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21 ott 2026 Normative sicurezza

Nuovo decreto sicurezza 22 10 2026
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Nuovo decreto sicurezza 22 10 2026

Martedì 20 ottobre 2026 il governo ha varato un decreto legge sulla sicurezza. L'approvazione arriva dopo gli scontri e i disordini in diverse città - ma principalmente a Milano - degli scorsi sabato e domenica. Ecco che cosa cambia.

Gli under 18 imputabili senza attenuanti legate all’età

Il primo articolo del decreto interviene sulla punibilità dei minori. Nel decreto legge trova così spazio una norma che era stata inserita in un ddl ancora in discussione alla Camera: prevede l’estensione della presunzione di capacità di intendere e di volere — e di conseguenza l’imputabilità — per i minori tra i 14 e i 18 anni. Significa che, al contrario di quanto avviene per chi è sotto i 14 anni, i ragazzi tra i 14 e i 18 possono essere perseguiti senza attenuanti legate all’età. Rispetto all’articolo del codice penale finora in vigore, il minore è considerato imputabile a meno che la difesa non riesca a dimostrare concretamente la sua incapacità di intendere o di volere al momento del fatto. Si supera quindi la vecchia prescrizione in base alla quale era l’accusa a dover provare la maturità caso per caso.

Arresto in flagranza differito per devastazione e saccheggio

Il decreto modifica il codice di procedura penale anche riguardo all’arresto in flagranza differito (cioè non quando la persona è colta sul fatto ma subito dopo). Questa previsione viene estesa: sarà possibile comminare l’arresto in flagranza differito per i reati di devastazione, saccheggio, attentati a impianti di pubblica utilità, partecipazione violenta a manifestazioni pubbliche, danneggiamento da parte di un gruppo, purché il reato sia dimostrabile, per esempio attraverso video. Allo scopo di far fronte ad alti numeri di arresti, come nel caso dei fatti di Milano, il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha annunciato che, con l’approvazione del decreto, sarà possibile «applicare con effetto immediato e senza la procedura ordinaria» i magistrati funzionali all’iter di convalida nel rispetto dei tempi stabiliti.

Il divieto di uscire o radunarsi non solo per le manifestazioni

Estensione del «fermo preventivo», non solo in occasione di manifestazioni: la stretta è un tentativo di prevenire anche «scorribande» (le ha definite così il ministro dell’Interno Piantedosi) come quelle che si sono viste nel centro di Milano in assenza di una protesta organizzata. È un fermo preventivo l’avviso orale del questore che vieta di radunarsi in alcuni luoghi, a volte in alcuni orari, quando cinque o più persone, anche in gruppo, tengano comportamenti intimidatori, molesti o violenti contro persone o cose. Il fermo preventivo è stato introdotto a febbraio scorso. Da ieri potrà essere rivolto a coloro che commettono «fatti e atti che turbino l’ordine e la sicurezza pubblica in luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone» e anche ai minori (tra i 14 e i 18 anni).

Carcere e maxi sanzioni in caso di disordini in piazza

Nasce il reato di partecipazione violenta a una manifestazione. Punisce persone che si raggruppino in cinque o più e tirino pietre e petardi o usino bastoni, mettendo in pericolo la sicurezza pubblica. Illustrandola, il ministro Nordio ha parlato dell’impiego di mazze e bastoni, ma anche di «lancio di razzi, bengala e fuochi artificiali scagliati con il rischio per l’incolumità». Per questo reato la pena è la detenzione da 2 a 5 anni, la sanzione amministrativa è fino a 20 mila euro. La pena è aumentata nel caso in cui i responsabili si travisino e se le loro condotte provochino feriti. Rappresenta poi una fattispecie autonoma di reato, punita con la detenzione da 4 a 12 anni, l’organizzazione e la promozione di raggruppamenti violenti, anche «tramite strumenti informatici e telematici».

Potenziata «Strade sicure». Altri 500 soldati a Milano

Approvato il potenziamento dell’operazione «Strade sicure»: 500 militari aggiuntivi saranno inviati a Milano fino almeno al 31 dicembre. Consentiranno di rafforzare i presidi, intensificare la vigilanza dei siti sensibili e aumentare la capacità di controllo del territorio. Il loro impiego «contribuirà, inoltre, a rendere più efficiente la distribuzione delle risorse, consentendo a polizia e carabinieri di concentrare maggiormente il proprio personale sulle attività di prevenzione, intervento, contrasto dei reati e servizi di ordine pubblico». Non passa l’ipotesi di ampliarne i compiti e le funzioni che avrebbe dato ai militari i poteri degli agenti di polizia giudiziaria. I militari opereranno «in coordinamento con le forze di polizia e nel rispetto delle rispettive competenze», annuncia la Difesa.

«Chi rompe paga». Danni risarciti dalle famiglie

Chi rompe paga e se chi rompe è un minorenne per lui pagano i genitori. Una novità del decreto è l’introduzione di procedure veloci per risarcire i danni provocati durante le manifestazioni violente. Nel caso di danni a beni pubblici, come le pensiline delle fermate degli autobus o i semafori, il prefetto invia l’ingiunzione di pagamento. Nel caso di danni a privati, come le devastazioni di negozi, vetrine, atti vandalici su auto e moto parcheggiate, il proprietario del bene potrà chiedere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo al giudice. La sanzione amministrativa «in caso di violenza a persone o cose, commessa da un minore, anche se non imputabile», è comminata ai genitori: da 500 a mille euro, somma che raddoppia in caso di reiterazione.

06 ott 2026 Normative green, case, terreni, Co2

Fotovoltaico. Dal 2027 obbligo il teledistacco da remoto
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Fotovoltaico. Dal 2027 obbligo il teledistacco da remoto.

Piacenza, 05 ottobre – Entro la primavera del 2027 gli impianti fotovoltaici ed eolici con potenza compresa tra 100 e 999 kW dovranno permettere al gestore di rete di ridurre o interrompere da remoto la produzione, a tutela della sicurezza del sistema elettrico nazionale. Lo stabiliscono le delibere 385/2025 e 564/2025 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), maturate dopo il blackout che nella primavera del 2025 ha colpito la Spagna. È un obbligo che interessa direttamente le aziende agricole titolari di impianti, e su questo Confagricoltura Piacenza richiama l’attenzione dei propri associati.

L’adeguamento prevede l’installazione del Controllore Centrale d’Impianto (CCI), o di un sistema equivalente conforme alla norma CEI 0-16. Va poi attivata la funzionalità PF2, che consente al distributore di ridurre la potenza immessa in rete attraverso la procedura RIGEDI, su ordine trasmesso da Terna. L’obbligo vale sia per gli impianti già connessi sia per quelli in fase di allacciamento. Installazione, manutenzione e relativi costi sono interamente a carico del produttore. Al distributore spetta informare i titolari e mettere a disposizione il modulo per la comunicazione di adeguamento.

Le scadenze variano in base alla potenza. Gli impianti tra 500 e 999 kW devono completare l’adeguamento entro il 28 febbraio 2027. Quelli tra 100 e 499 kW, per i quali è prevista una modalità di installazione semplificata, hanno tempo fino al 31 marzo 2027. I nuovi impianti devono invece essere adeguati prima dell’entrata in esercizio, dandone comunicazione al distributore prima dell’attivazione della connessione.

«Il primo passo — spiega Roberta Bettuzzi, responsabile dell’Ufficio investimenti di Confagricoltura Piacenza — è verificare subito con il proprio fornitore o installatore lo stato dell’impianto. Molti inverter installati prima del 2013 non sono pilotabili da remoto e vanno sostituiti. In questi casi l’intervento diventa molto più impegnativo sul piano economico e richiede tempi che è bene mettere in conto fin da ora.»

Per gli impianti tra 100 e 499 kW è previsto un contributo forfettario. Si parte da un valore base di 7.500 euro, che diminuisce in base alla data di invio della comunicazione di avvenuto adeguamento:

  • entro il 31 dicembre 2026 l’importo è pieno, pari a 7.500 euro;
  • tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2027 scende a 6.000 euro;
  • tra il 1° aprile e il 30 giugno 2027 scende a 3.000 euro;
  • dopo il 30 giugno 2027 il contributo si azzera.

Ricevuta la comunicazione, il distributore ha due mesi per le verifiche, da remoto ed eventualmente con sopralluoghi a campione. Se l’esito è positivo, eroga il contributo entro il mese successivo. Se invece emergono criticità, il produttore deve risolverle e inviare una nuova comunicazione, e sarà la data di quest’ultima a contare per il calcolo dell’importo.

«Alla comunicazione — sottolinea Bettuzzi — vanno allegati il nuovo regolamento di esercizio firmato e la dichiarazione di conformità all’Allegato A.72 e alla norma CEI 0-16. La dichiarazione deve essere resa da un tecnico abilitato che non sia dipendente del produttore. Una pratica incompleta o una criticità rilevata in fase di verifica fanno slittare i tempi e quindi riducono il contributo. Il rischio più serio riguarda però chi non si adegua: il GSE sospende l’erogazione degli incentivi collegati all’impianto ed è prevista anche la disconnessione dalla rete.»

Già nell’ottobre 2025 Confagricoltura aveva chiesto ad ARERA di rivedere la delibera 385/2025, evidenziando le responsabilità e i costi molto elevati che ricadono sulle imprese agricole.

«Il mondo investe nelle rinnovabili — conclude il presidente di Confagricoltura Piacenza Umberto Gorra —. Le aziende hanno realizzato impianti fotovoltaici per abbattere i costi di produzione attraverso l’autoconsumo e per diversificare il reddito. Oggi a queste stesse aziende si chiede un adeguamento che è un onere pesante, soprattutto per gli impianti più vecchi, dove la sostituzione degli inverter moltiplica la spesa. È una difficoltà che Confagricoltura aveva segnalato per tempo, chiedendo un contributo più consistente. La sicurezza della rete è un obiettivo che condividiamo, ma non può gravare in larga parte su chi ha investito nella transizione energetica.»


06/10/2026

31 ago 2026

Russia. Famiglie e imprese via dalle banche e ritorno ai contanti
pubblicato da: admin

Russia. Famiglie e imprese via dalle banche e ritorno ai contanti

Quasi 90 miliardi di rubli, pari a circa 965 milioni di euro, sono usciti a luglio 2026 dai fondi obbligazionari russi detenuti dai piccoli risparmiatori. Si tratta, in termini nominali, del più grande deflusso mensile dal 1998, anno della crisi finanziaria che travolse il debito sovrano di Mosca.

I dati emergono da un'analisi dell'agenzia Rbk basata sulle statistiche del portale specializzato InvestFunds e fotografano un cambiamento rilevante nelle scelte di investimento delle famiglie russe, che oggi rappresentano quasi il 90% del mercato.

Record di deflussi dai fondi obbligazionari

Nel dettaglio, a luglio 2026 i piccoli investitori hanno ritirato quasi 90 miliardi di rubli dai fondi obbligazionari. Un fondo obbligazionario è uno strumento di risparmio che investe prevalentemente in obbligazioni, cioè titoli di debito emessi da Stati o aziende, che pagano interessi periodici.

Il dato è particolarmente significativo perché, in valore assoluto, rappresenta il deflusso mensile più alto dal 1998. In quell'anno la Russia fu costretta a dichiarare il default su una parte del proprio debito e a svalutare il rublo: un precedente che resta impresso nella memoria degli investitori locali.

Secondo gli esperti interpellati da Rbk, alla base di questa fuga dai bond ci sarebbe soprattutto la delusione per il ritmo dei tagli dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale russa, ritenuto più lento di quanto molti risparmiatori si aspettassero.

Obbligazioni sotto pressione: prezzi alti e tassi elevati

Il contesto per il mercato obbligazionario russo resta complesso. A inizio luglio, l'indice Rgbi – l'indice dei titoli di Stato quotati alla Borsa di Mosca – ha toccato i minimi dell'anno. L'Rgbi tiene traccia dell'andamento dei bond governativi russi e viene usato come riferimento per valutare la performance del debito pubblico sui mercati.

A metà mese, il Ministero delle Finanze russo ha deciso di sospendere le aste per il collocamento delle obbligazioni di prestito federale (Ofz), i titoli di Stato a medio-lungo termine emessi dal governo. Lo stop alle aste riduce l'offerta di nuovo debito pubblico, ma è anche un segnale delle difficoltà nel trovare domanda stabile a condizioni ritenute convenienti dallo Stato emittente.

Non va meglio sul fronte delle obbligazioni societarie, cioè i bond emessi dalle aziende. L'analisi segnala un aumento dei tassi di insolvenza, vale a dire dei casi in cui gli emittenti faticano o non riescono a onorare puntualmente i propri impegni. Questo ha spinto diversi operatori a posticipare le nuove emissioni, in attesa di condizioni di mercato più favorevoli.

In un contesto di costo del denaro elevato – quindi con tassi d'interesse alti – gli esperti leggono il malcontento degli investitori come una reazione a prezzi giudicati troppo alti delle obbligazioni, che rendono meno attraente il rapporto rischio-rendimento di questi strumenti.

Dai bond alle azioni: tornano gli afflussi sui fondi azionari

La ritirata dal reddito fisso non significa però che i capitali siano rimasti fermi. Parallelamente, è aumentato l'interesse per il mercato azionario, cioè per le quote di capitale delle società quotate.

Per la prima volta da gennaio 2026, a luglio si è registrato un afflusso netto di capitali nei fondi azionari, pari a 700 milioni di rubli. I fondi azionari sono veicoli che investono principalmente in azioni, più volatili ma potenzialmente più redditizie nel lungo periodo rispetto alle obbligazioni.

Questo ritorno di interesse verso la Borsa è avvenuto nonostante l'indice principale della Borsa di Mosca fosse in calo da cinque mesi consecutivi. In altre parole, alcuni investitori sembrano aver colto il ribasso dei prezzi come opportunità per spostarsi dalle obbligazioni alle azioni, pur in un contesto di mercato non favorevole.

Domanda di contante in forte aumento

Alla riallocazione dei portafogli tra bond e azioni si affianca un altro fenomeno rilevante: la crescita anomala della domanda di contante.

Secondo i dati della Banca Centrale russa, elaborati dall'agenzia Interfax, tra il 1° e il 16 luglio 2026 il volume di contante in circolazione è aumentato di 513 miliardi di rubli. Si tratta di un incremento pari al 7% in più rispetto alla media mensile del secondo trimestre, che era di 479,4 miliardi di rubli.

In sostanza, la Banca Centrale sottolinea che la domanda di contante a inizio luglio è raddoppiata rispetto al periodo precedente. L'istituto attribuisce questo boom a tre fattori principali:

  • interruzioni di internet mobile, che rendono più difficili i pagamenti online e via app;
  • l'adeguamento alle nuove norme fiscali, che può aver spinto parte dei contribuenti a muovere risorse in forma liquida;
  • il tradizionale incremento stagionale della domanda di contante durante le vacanze estive.

Più liquidità, consumi stabili: l'ipotesi acquisto di valuta estera

Nonostante la corsa al contante, i dati di Sberindex – un indicatore che monitora l'andamento dei consumi interni – mostrano che la spesa dei cittadini russi è rimasta pressoché invariata. Questo significa che l'aumento di liquidità non si è tradotto in maggiore consumo di beni e servizi.

Alla luce di questa apparente contraddizione, l'analisi ipotizza che la maggiore domanda di contante possa essere collegata all'acquisto di valuta straniera, con l'obiettivo di una successiva esportazione di capitali fuori dal Paese.

Il quadro complessivo che emerge per luglio 2026 è dunque quello di un sistema finanziario russo in cui i piccoli risparmiatori, che dominano il mercato, stanno riducendo l'esposizione ai bond, spostando parte delle risorse verso azioni e liquidità, in un contesto di tassi elevati, volatilità e incertezza regolamentare e geopolitica.

20/082026

07 ago 2026 Normative green, case, terreni, Co2

Ristrutturazioni edilizie. Dal 3 agosto 2026 nuovi obblighi energetici
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Ristrutturazioni edilizie. Dal 3 agosto 2026 nuovi obblighi energetici

Dal 3 agosto 2026 cambia il quadro delle regole per chi ristruttura casa. Per alcuni interventi edilizi diventerà infatti necessario verificare l’obbligo di integrare fonti energetiche rinnovabili, come impianti fotovoltaici o altre soluzioni capaci di ridurre il consumo di energia proveniente da fonti tradizionali.

La novità interessa soprattutto le ristrutturazioni che incidono sull’involucro dell’edificio, come facciate, coperture e isolamento, ma anche gli interventi sugli impianti termici. L’obiettivo della normativa è spingere verso edifici più efficienti dal punto di vista energetico, in linea con gli obiettivi europei sulla riduzione delle emissioni.

La nuova disciplina non nasce da zero, ma si inserisce nel percorso avviato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, che ha recepito la direttiva europea sulle energie rinnovabili, e successivamente modificato dal decreto legislativo 9 gennaio 2026, n. 5, con cui l’Italia ha dato attuazione alla direttiva europea RED III.

Cosa cambia dal 3 agosto 2026 per chi ristruttura casa

Il decreto legislativo 5/2026 è entrato in vigore il 4 febbraio 2026, ma le nuove disposizioni diventano operative dopo 180 giorni. Di conseguenza, gli obblighi si applicheranno agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio viene presentata dal 3 agosto 2026.

La modifica principale riguarda l’ampliamento degli interventi soggetti all’obbligo di utilizzo delle fonti rinnovabili. In passato la normativa era maggiormente concentrata sulle nuove costruzioni e sulle ristrutturazioni considerate “rilevanti”.

Con le nuove regole il campo di applicazione si estende anche a una parte più ampia degli edifici esistenti.

In particolare, dovranno essere valutati gli obblighi relativi alle fonti rinnovabili nelle ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello e negli interventi di ristrutturazione degli impianti termici, quando l’integrazione delle tecnologie rinnovabili sia tecnicamente possibile, economicamente sostenibile e compatibile con le caratteristiche dell’immobile.

La logica della norma cambia quindi prospettiva: non conta più soltanto il tipo di intervento edilizio effettuato, ma anche il miglioramento complessivo delle prestazioni energetiche dell’edificio.

Quali interventi di ristrutturazione saranno interessati

Dal 3 agosto 2026 il progettista dovrà verificare la presenza dell’obbligo FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) già nella fase di progettazione dell’intervento.

Tra gli interventi coinvolti rientrano le ristrutturazioni importanti di primo livello, cioè quelle che interessano una parte significativa dell’involucro edilizio e prevedono anche interventi sugli impianti. In questi casi la quota di energia da coprire con fonti rinnovabili sarà pari al 40% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e al 40% della somma dei consumi per acqua calda sanitaria, climatizzazione invernale e climatizzazione estiva.

Per le ristrutturazioni importanti di secondo livello, invece, la percentuale prevista per la climatizzazione invernale ed estiva sarà del 15%.

La novità più rilevante riguarda però anche la ristrutturazione dell’impianto termico. Anche senza lavori sull’involucro dell’edificio, la sostituzione o il rifacimento dell’impianto potrà comportare l’obbligo di coprire con fonti rinnovabili il 15% dei consumi destinati al riscaldamento e al raffrescamento, sempre quando l’intervento sia concretamente realizzabile.

Per gli edifici pubblici sono previste percentuali più elevate, con una maggiorazione di cinque punti percentuali rispetto ai valori ordinari. Restano invece confermati gli obblighi più elevati per le nuove costruzioni, pari al 60% per gli edifici privati e al 65% per quelli pubblici.

L’obbligo riguarda anche il fotovoltaico?

L’integrazione delle fonti rinnovabili può avvenire attraverso diverse soluzioni tecniche, tra cui gli impianti fotovoltaici. Tuttavia, la normativa stabilisce alcuni limiti sulle modalità di installazione. Gli impianti devono essere collocati all’interno dell’edificio, sulla copertura o nelle relative pertinenze. Il fotovoltaico installato a terra, salvo casi specifici, non contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo previsto dalla normativa.

Per i tetti inclinati, invece, i pannelli devono essere aderenti o integrati nella superficie della copertura, mantenendo la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda. Sui tetti piani sono previsti specifici limiti legati all’altezza rispetto alla copertura o alla presenza di eventuali parapetti.

Cosa succede se non è possibile installare impianti rinnovabili

L’obbligo previsto dalla normativa non è assoluto. In alcuni casi l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili può risultare impossibile o non conveniente. Se l’integrazione delle rinnovabili non è tecnicamente o economicamente fattibile, il progettista dovrà spiegare le ragioni nella relazione tecnica prevista dalla normativa sul rendimento energetico degli edifici.

La relazione dovrà quindi indicare le soluzioni valutate e motivare perché non possono essere applicate. Quando invece la relazione tecnica non è richiesta, l’impossibilità dovrà essere comunicata e documentata direttamente al Comune. La verifica del rispetto degli obblighi spetta agli enti comunali.

Inoltre, una copia della documentazione tecnica dovrà essere trasmessa anche al Gestore dei Servizi Energetici (GSE), che avrà il compito di monitorare il raggiungimento degli obiettivi nazionali sulle energie rinnovabili.

Mancato rispetto dell’obbligo: rischio di stop al titolo edilizio

Uno degli aspetti più importanti della nuova disciplina riguarda le conseguenze in caso di mancato rispetto delle prescrizioni. L’articolo 26 del decreto legislativo 199/2021 stabilisce infatti che l’inosservanza dell’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili può comportare il diniego del rilascio del titolo edilizio.

Questo significa che la verifica energetica non sarà un semplice adempimento successivo, ma diventerà un elemento necessario per ottenere l’autorizzazione a realizzare i lavori. Per questo motivo, chi intende avviare una ristrutturazione dal 3 agosto 2026 dovrà coinvolgere fin dall’inizio un tecnico abilitato, così da valutare la presenza degli obblighi e progettare eventualmente le soluzioni energetiche richieste.

Esclusioni e casi particolari

La normativa prevede comunque alcune eccezioni. Gli obblighi sulle fonti rinnovabili non si applicano, ad esempio, agli edifici temporanei destinati a essere rimossi entro 24 mesi, agli immobili pubblici utilizzati dalle forze armate quando l’adeguamento risulti incompatibile con la destinazione dell’edificio e agli immobili già collegati a reti efficienti di teleriscaldamento o teleraffrescamento.

Una disciplina particolare riguarda anche gli edifici sottoposti a vincoli storici, artistici o paesaggistici. In questi casi l’installazione di impianti rinnovabili deve essere compatibile con le esigenze di tutela del bene. Se pannelli o altre soluzioni energetiche dovessero compromettere il valore storico o paesaggistico dell’immobile, il progettista dovrà motivare l’impossibilità nella documentazione tecnica.

Cosa devono fare i proprietari prima di iniziare i lavori

La principale conseguenza pratica della nuova normativa è che la valutazione energetica dovrà essere anticipata. Prima di presentare la pratica edilizia sarà quindi necessario verificare se l’intervento rientra tra quelli soggetti agli obblighi sulle fonti rinnovabili.

Per i proprietari che intendono ristrutturare casa dal 3 agosto 2026 questo significa programmare i lavori con maggiore attenzione, considerando non solo gli aspetti edilizi ed economici dell’intervento, ma anche quelli legati all’efficienza energetica.

07/08/2026

Chi pianifica cantieri o riqualificazioni deve confrontarsi con un sistema di regole e vincoli stringenti: non si tratta più solo di ristrutturare casa, ma di rispettare precisi parametri minimi di isolamento termico, efficienza impiantistica e produzione di energia da fonti pulite. L'epicentro di questa rivoluzione tecnica è rappresentato dal combinato disposto di due provvedimenti fondamentali: il Decreto Requisiti Minimi 2025 e il D.Lgs. 5/2026.

Principali novità normative

L'impatto di queste norme trasforma radicalmente la progettazione e la realizzazione delle opere edilizie, vincolando il rilascio dei titoli abilitativi al rispetto di nuovi standard tecnici:

  • Decreto Requisiti Minimi (DM 28 ottobre 2025): operativo a pieno regime dal 3 giugno 2026, stabilisce i parametri tecnici per l'involucro edilizio e gli impianti. Impone soglie più severe per la trasmittanza termica (isolamento di pareti, tetti e serramenti), la correzione obbligatoria dei ponti termici e l'efficienza minima per i generatori di calore. Introduce inoltre l'obbligo di predisporre la ricarica per veicoli elettrici negli edifici oggetto di interventi rilevanti;
  • D.Lgs. 5/2026 (Recepimento RED III): in vigore dal 4 febbraio 2026 con efficacia dei nuovi obblighi a partire dal 3 agosto 2026, è la norma chiave per la transizione energetica negli immobili. Rende obbligatoria l'integrazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) - primariamente il fotovoltaico - non più solo nelle nuove costruzioni, ma anche nelle ristrutturazioni di 1° e 2° livello e nella semplice sostituzione degli impianti termici.

Fotovoltaico quando è obbligatorio?

L'installazione di impianti a energia solare e l'integrazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) ha smesso di essere un'opzione facoltativa o una pura scelta ecologica: è a tutti gli effetti uno standard costruttivo prescrittivo. Il quadro normativo, ridisegnato dal D.Lgs. 199/2021 e aggiornato dal D.Lgs. 5/2026 (di recepimento della Direttiva Europea RED III), impone requisiti rigidi sia per chi realizza nuovi fabbricati sia per chi effettua interventi sull'esistente.

Comprendere come si articola l'obbligo del fotovoltaico nella ristrutturazione e quali interventi attivano i parametri di legge è fondamentale per evitare di incorrere nel diniego dei titoli abilitativi edilizi da parte del Comune.

Quando scatta l'obbligo?

Il recepimento della normativa comunitaria allarga notevolmente l'area di applicazione degli obblighi energetici. Nello specifico, per la pianificazione delle ristrutturazioni dal 3 agosto scatta l’obbligo delle rinnovabili: cosa cambia e per chi dipende principalmente dal livello dell'intervento:

  • obbligo fotovoltaico nuove costruzioni 2026 ed ampliamenti: chi realizza fabbricati ex novo o esegue ampliamenti volumetrici significativi (>15% del volume preesistente o superiori a 500 metri cubi) deve soddisfare precisi standard. L'obbligo fotovoltaico nelle nuove costruzioni del 2026 richiede di coprire almeno il 60% dei consumi totali previsti per la climatizzazione e la produzione di acqua calda sanitaria mediante impianti FER integrati;
  • obbligo fonti rinnovabili ristrutturazione primo livello: l'obbligo fonti rinnovabili nella ristrutturazione di primo livello scatta per tutti gli interventi che coinvolgono una superficie superiore al 50% dell'involucro edilizio (pareti, solai e tetto) abbinati al rifacimento completo dell'impianto termico. In queste circostanze, la percentuale minima di energia coperta da rinnovabili deve raggiungere almeno il 40% dei fabbisogni;
  • ristrutturazioni importanti di 2° livello: gli interventi che interessano oltre il 25% della superficie dell'involucro attivando il secondo livello di riqualificazione sono soggetti alla nuova disciplina: la quota di integrazione FER minima da garantire è pari al 15%.
  • sostituzione dell'impianto termico: il semplice rifacimento o sostituzione dei sistemi di riscaldamento/raffrescamento attiva autonomamente un obbligo fotovoltaico nella ristrutturazione o l'integrazione di altre fonti pulite con quota al 15%, ove tecnicamente fattibile.

Riepilogo degli obblighi FER 2026

La tabella seguente ricapitola i valori percentuali minimi di copertura da fonti rinnovabili previsti dall'attuale quadro legislativo.

Tipo di interventoQuota rinnovabile richiesta (edifici privati)Quota rinnovabile richiesta (edifici pubblici)
Nuova costruzione / ampliamento60%65%
Ristrutturazione 1° livello (>50% involucro + impianti)40%45%
Ristrutturazione 2° livello (>25% involucro)15%20%
Sostituzione impianto termico15%20%

Casi di esclusione e deroghe

Non tutti i lavori in casa comportano l'installazione forzata di moduli fotovoltaici o sistemi solari. Esistono esenzioni precise riconosciute dalla legge:

  • lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria leggera: l'obbligo non riguarda chi esegue unicamente modifiche interne che non toccano la superficie dell'involucro né il sistema termico principale (ad esempio il rifacimento dei servizi igienici, le finiture interne, la tinteggiatura o lo spostamento di divisori non portanti);
  • edifici vincolati: fabbricati tutelati dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio in cui l'inserimento di pannelli altererebbe i tratti architettonici o paesaggistici preservati dalla Soprintendenza;
  • impossibilità tecnica comprovata: nei casi in cui una perizia asseverata redatta da un tecnico abilitato dimostri che l'edificio presenti limitazioni strutturali (es. tetti non portanti) o ombreggiamenti permanenti che renderebbero l'impianto del tutto inefficiente o tecnicamente irrealizzabile.

Fotovoltaico quando è obbligatorio?

L'installazione di impianti a energia solare e l'integrazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) ha smesso di essere un'opzione facoltativa o una pura scelta ecologica: è a tutti gli effetti uno standard costruttivo prescrittivo. Il quadro normativo, ridisegnato dal D.Lgs. 199/2021 e aggiornato dal D.Lgs. 5/2026 (di recepimento della Direttiva Europea RED III), impone requisiti rigidi sia per chi realizza nuovi fabbricati sia per chi effettua interventi sull'esistente.

Comprendere come si articola l'obbligo del fotovoltaico nella ristrutturazione e quali interventi attivano i parametri di legge è fondamentale per evitare di incorrere nel diniego dei titoli abilitativi edilizi da parte del Comune.

Quando scatta l'obbligo?

Il recepimento della normativa comunitaria allarga notevolmente l'area di applicazione degli obblighi energetici. Nello specifico, per la pianificazione delle ristrutturazioni dal 3 agosto scatta l’obbligo delle rinnovabili: cosa cambia e per chi dipende principalmente dal livello dell'intervento:

  • obbligo fotovoltaico nuove costruzioni 2026 ed ampliamenti: chi realizza fabbricati ex novo o esegue ampliamenti volumetrici significativi (>15% del volume preesistente o superiori a 500 metri cubi) deve soddisfare precisi standard. L'obbligo fotovoltaico nelle nuove costruzioni del 2026 richiede di coprire almeno il 60% dei consumi totali previsti per la climatizzazione e la produzione di acqua calda sanitaria mediante impianti FER integrati;
  • obbligo fonti rinnovabili ristrutturazione primo livello: l'obbligo fonti rinnovabili nella ristrutturazione di primo livello scatta per tutti gli interventi che coinvolgono una superficie superiore al 50% dell'involucro edilizio (pareti, solai e tetto) abbinati al rifacimento completo dell'impianto termico. In queste circostanze, la percentuale minima di energia coperta da rinnovabili deve raggiungere almeno il 40% dei fabbisogni;
  • ristrutturazioni importanti di 2° livello: gli interventi che interessano oltre il 25% della superficie dell'involucro attivando il secondo livello di riqualificazione sono soggetti alla nuova disciplina: la quota di integrazione FER minima da garantire è pari al 15%.
  • sostituzione dell'impianto termico: il semplice rifacimento o sostituzione dei sistemi di riscaldamento/raffrescamento attiva autonomamente un obbligo fotovoltaico nella ristrutturazione o l'integrazione di altre fonti pulite con quota al 15%, ove tecnicamente fattibile.

Riepilogo degli obblighi FER 2026

La tabella seguente ricapitola i valori percentuali minimi di copertura da fonti rinnovabili previsti dall'attuale quadro legislativo.

Tipo di interventoQuota rinnovabile richiesta (edifici privati)Quota rinnovabile richiesta (edifici pubblici)
Nuova costruzione / ampliamento60%65%
Ristrutturazione 1° livello (>50% involucro + impianti)40%45%
Ristrutturazione 2° livello (>25% involucro)15%20%
Sostituzione impianto termico15%20%

Casi di esclusione e deroghe

Non tutti i lavori in casa comportano l'installazione forzata di moduli fotovoltaici o sistemi solari. Esistono esenzioni precise riconosciute dalla legge:

  • lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria leggera: l'obbligo non riguarda chi esegue unicamente modifiche interne che non toccano la superficie dell'involucro né il sistema termico principale (ad esempio il rifacimento dei servizi igienici, le finiture interne, la tinteggiatura o lo spostamento di divisori non portanti);
  • edifici vincolati: fabbricati tutelati dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio in cui l'inserimento di pannelli altererebbe i tratti architettonici o paesaggistici preservati dalla Soprintendenza;
  • impossibilità tecnica comprovata: nei casi in cui una perizia asseverata redatta da un tecnico abilitato dimostri che l'edificio presenti limitazioni strutturali (es. tetti non portanti) o ombreggiamenti permanenti che renderebbero l'impianto del tutto inefficiente o tecnicamente irrealizzabile.

Quando entra in vigore il D.Lgs. 5/2026

La comprensione dell'iter legislativo del D.Lgs. 5/2026 (attuativo della direttiva europea RED III) richiede di distinguere chiaramente la data di entrata in vigore formale della legge rispetto all'efficacia applicativa dei suoi vincoli edilizi.

Il decreto è stato approvato il 9 gennaio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2026 ed è ufficialmente entrato in vigore il 4 febbraio 2026.

Efficacia della legge vs efficacia degli obblighi edilizi

Per chi pianifica nuove realizzazioni o ristrutturazioni dal 3 agosto scatta l’obbligo delle rinnovabili: cosa cambia per chi deve presentare le pratiche edilizie in Comune? La norma prevede infatti una doppia tempistica di decorrenza:

  • entrata in vigore della legge (4 febbraio 2026): a partire da questa data sono operative le norme generali di semplificazione burocratica per le autorizzazioni degli impianti, l'individuazione delle aree idonee e le disposizioni quadro per la promozione delle comunità energetiche;
  • scadenza per l'obbligo del fotovoltaico negli edifici (3 agosto 2026): per consentire al mercato, ai progettisti e agli Enti Locali di adeguarsi ai nuovi requisiti tecnici, il decreto stabilisce una transizione di 180 giorni dall'entrata in vigore.

Pertanto:

  • le pratiche edilizie (CILA, SCIA, Permesso di Costruire) protocollate in Comune fino al 2 agosto 2026 seguono le precedenti indicazioni normative;
  • per tutte le istanze presentate a far data dal 3 agosto 2026, l'applicazione dell'obbligo fotovoltaico nuove costruzioni 2026 e dell'obbligo fonti rinnovabili ristrutturazione primo livello diventa condizione imprescindibile per il regolare rilascio del titolo abitativo edilizio.

29 lug 2026 Onu, Oms, allarmi e avvisi

ONU dichiara la crisi idrica globale: bancarotta d'acqua
pubblicato da: admin

ONU dichiara la crisi idrica globale: bancarotta d'acqua

Secondo l’ultimo rapporto dell’Istituto Universitario per l’Acqua, l’Ambiente e la Salute delle Nazioni Unite (UNU-INWEH), abbiamo ormai superato una soglia di sfruttamento delle risorse naturali che fino a poco tempo fa sembrava solo teorica e siamo entrati a tutti gli effetti in una situazione di bancarotta idrica globale. I dati mostrano chiaramente una situazione di “collasso sistemico”: le risorse idriche a nostra disposizione sono state utilizzate e inquinate in maniera così impattante, che non possiamo riportarle ai livelli precedenti.

Un punto di non ritorno: alcuni numeri

Lo studio “Global Water Bankruptcy - Living Beyond our Hydrological Means in the Post-Crisis Era” pubblicato ieri – in occasione del 30° anniversario dell'UNU-INWEH e in vista della Conferenza delle Nazioni Unite sull'acqua che si svolgerà a dicembre 2026 – sostiene che il mondo è entrato in una nuova fase, una condizione post-crisi caratterizzata da perdite irreversibili di capitale idrico naturale e dall'incapacità di ritornare ai valori base storici:

  • negli ultimi 50 anni, sono scomparsi 410 milioni di ettari di zone umide naturali: una superficie pari quasi a quella di tutta l’Unione Europea
  • circa il 70% delle principali falde acquifere mondiali è in declino strutturale
  • oltre il 30% della massa dei ghiacciai globali è andata persa in diverse località, già a partire dal 1970
  • si stima che nel giro di qualche decennio intere catene montuose delle basse e medie latitudini perderanno del tutto i propri ghiacciai.

L’impatto sulle comunità e sui diritti umani

Il rapporto sottolinea che la bancarotta idrica non è solo un problema idrologico, ma una questione di giustizia con profonde implicazioni sociali e politiche che richiedono massima attenzione da parte dei Governi e cooperazione multilaterale.

L’impoverimento delle riserve idriche si ripercuote direttamente sulle popolazioni che abitano i territori interessati e sui loro diritti umani:

  • 2,2 miliardi di persone non hanno accesso ad acqua potabile gestita in modo sicuro
  • 3,5 miliardi di persone vivono senza servizi igienico-sanitari adeguati
  • circa 4 miliardi di persone affrontano una grave scarsità d’acqua almeno un mese all’anno

Ripensare i sistemi produttivi e l’agenda globale

Una delle cause centrali di questa crisi è soprattutto la produzione di cibo: il 70% dei prelievi globali di acqua dolce viene utilizzato per l'agricoltura, spesso in forme intensive che drenano falde e bacini a velocità più serrate della loro naturale capacità di rigenerazione. Il settore agricolo si trova oggi ad affrontare sfide decisive per la prosperità e il benessere globali. Secondo la FAO, entro il 2050 sarà necessario produrre il 50% in più di cibo per nutrire una popolazione mondiale che supererà i 9 miliardi di persone.

In un contesto segnato dalla crescente scarsità di risorse naturali, dai cambiamenti climatici e dall’instabilità geopolitica, che minano l’accesso a un’alimentazione sana e accessibile, trasformare i sistemi agroalimentari in chiave sostenibile, resiliente e inclusiva rappresenta una priorità, che richiede la collaborazione sinergica di imprese, istituzioni pubbliche e attori finanziari.

Inoltre, il recente studio promosso da UN Global Compact Network Italia, sull’impegno delle imprese italiane per la tutela del capitale naturale, sottolinea come le risorse naturali costituiscano il fondamento stesso delle economie moderne e della produttività aziendale. Dall’acqua necessaria ai processi produttivi, alla fertilità dei suoli, alla disponibilità di materie prime e ai servizi ecosistemici come impollinazione, regolazione climatica e protezione dagli eventi estremi, ogni settore economico dipende dalla salute del capitale naturale.

Se iniziamo a considerare il capitale naturale come il primo asset produttivo per ogni settore economico, la sua tutela non sarebbe più un tema accessorio, ma una condizione necessaria di resilienza, dunque di competitività. Le imprese che integrano la gestione e la tutela del capitale naturale nelle proprie strategie saranno quelle capaci di garantire le condizioni essenziali per la continuità del business, nonché di innovare, aumentando le possibilità di attrarre capitali e garantire valore nel lungo termine. La sfida sarà quella di tradurre le intenzioni in azioni concrete, passando da target generici a piani operativi misurabili e integrati con le strategie di business, nel solco delle trasformazioni del sistema economico e della crisi climatica in atto.

Rapporto UNU-INWEH: Madani, K. (2026). Bancarotta idrica globale: vivere oltre le nostre risorse idrologiche nell'era post-crisi. Istituto delle Nazioni Unite per l'acqua, l'ambiente e la salute (UNU-INWEH), Richmond Hill, Ontario, Canada. DOI: 10.53328/INR26KAM001


Pubblicato in occasione del 30° anniversario dell'UNU-INWEH e in vista della Conferenza delle Nazioni Unite sull'acqua del 2026, questo rapporto di punta, " Global Water Bankruptcy: Living Beyond Our Hydrological Means in the Post-Crisis Era" (Bancarotta idrica globale: vivere oltre i nostri mezzi idrologici nell'era post-crisi) , sostiene che il mondo è entrato in una nuova fase: sempre più bacini fluviali e falde acquifere stanno perdendo la capacità di tornare alla loro "normalità" storica. Siccità, carenze idriche ed episodi di inquinamento che un tempo sembravano shock temporanei stanno diventando cronici in molti luoghi, segnalando una condizione post-crisi che il rapporto definisce bancarotta idrica .Il rapporto sostiene la necessità di un cambiamento fondamentale nell'agenda globale sull'acqua: passare da una reazione ripetuta alle emergenze a una " gestione della bancarotta ". Ciò significa affrontare il problema del superamento dei limiti di prelievo idrico con una contabilità trasparente, limiti vincolanti e la protezione del capitale naturale legato all'acqua che la produce e la immagazzina (falde acquifere, zone umide, suoli, fiumi e ghiacciai), garantendo al contempo che le transizioni siano esplicitamente orientate all'equità e proteggano le comunità e i mezzi di sussistenza vulnerabili.Fondamentalmente, il rapporto inquadra l'acqua non solo come una fonte di rischio crescente, ma anche come un'opportunità strategica in un mondo frammentato. Sostiene che investimenti seri nel settore idrico possono sbloccare progressi in ambito climatico, di biodiversità, di gestione del territorio, alimentare e sanitario, e fungere da piattaforma concreta per la cooperazione all'interno e tra le società. Agire tempestivamente, prima che le difficoltà si trasformino in perdite irreversibili, può ridurre i rischi condivisi, rafforzare la resilienza e ricostruire la fiducia attraverso risultati tangibili. Documento di supportoMadani K. (2026) Fallimento idrico: la definizione formale, Gestione delle risorse idriche, 40 (78) doi: 10.1007/s11269-025-04484-0


26/06/2026